Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimoarticolo 146. (1) 2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze. (3)(2) (1) Comma sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. (2) Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. bb), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. (3) Comma modificato dall'art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.