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Art. 155 codice beni culturali - Vigilanza

Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. 2.  Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero. (1) 2-bis.  Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.(2) 2-ter.  Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12. (2)   (1) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. (2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.




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