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  • Art. 151 codice beni culturali - Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

Art. 163 codice beni culturali - Perdita di beni culturali

Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. (1) 2.  Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma. 3.  Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato. 4.  La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. (1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.     




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