Art. 167 codice beni culturali - Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa. (2)
4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.
(1) Articolo modificato dall'art. 1, comma 36, lett. a) e b), L. 15 dicembre 2004, n. 308 e, successivamente, sostituito dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Parere Soprintendenza Compatibilità paesaggistica autonomamente impugnabile
Ai sensi dell'art. 167, comma 5, D.Lgs. n. 42 del 2004, l'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Pertanto, il parere vincolante della Soprintendenza assume natura di decisione preliminare, come tale impugnabile in via immediata e diretta, fermo restando che la decisione finale è della Regione o dell'ente sub delegato.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 09/08/2021, n. 5471
Perentorietà del termine ex art 167 CBC - No applicazione del silenzio
In materia di domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 5, D.Lgs. n. 42/2004, l'autorità competente si pronuncia entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora non sia rispettato il termine di novanta giorni, il potere dell'Amministrazione statale continua a sussistere ma l'interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo per contestare l'illegittimo silenzio-inadempimento dell'organo statale. La perentorietà del termine riguarda, infatti, non la sussistenza del potere, ma l'obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze). Quindi, nel caso di superamento del medesimo termine (e così come avviene nel caso di superamento del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 167, comma 5, D.Lgs. n. 42/2004 cit., per la conclusione del procedimento, nonché nel caso di superamento di quello di quarantacinque giorni, fissato dall'art. 146, comma 5) del medesimo decreto legislativo non ha determinato né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio qualificato o significativo.
T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, 01/07/2019, n. 444
Come chiarito dalla Giurisprudenza la perentorietà del termine previsto dall'articolo 167 del codice dei beni culturali, non fa discendere l'applicazione di un silenzio significativo ed utile all'istante (cittadino).
Così come l'art. 17 bis L. 241/90, in caso di Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, che per costante giurisprudenza è inapplicabile in favore del cittadino ma solo tra amministrazioni, anche questa interpretazione (nella stessa direzione - contro il cittadino) è senz'altro da respingere.
Non solo per l'evidente squilibrio, ancora una volta, a sfavore del cittadino che cerca di sanare il proprio patrimonio immobiliare, ma anche perchè viene palesemente travisata la ragione per cui il legislatore abbia previsto un termine perentorio.
Il legislatore non ha certamente voluto indicare la perentorietà del termine per ricordare che il silenzio inadempimento dell'amministrazione da la possibilità all'istante di attivarsi nella sede giudiziaria, ma per imporre precisi limiti conoscibili.