Art. 181 codice beni culturali - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa 

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (4) 1-bis.  La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:  a)  ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; (2) b)  ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. (1) 1-ter.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: (3) a)  per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b)  per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c)  per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (1) 1-quater.  Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. (1) 1-quinquies.  La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1. (1) (5) 2.  Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.    (1)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lett. c), L. 15 dicembre 2004, n. 308. (2) Lettera così modificata dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. (3) Alinea modificato dall'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 44, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5; tale ultima modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 4 aprile 2012, n. 35). (4) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. (5) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-27 aprile 2007, n. 144 (Gazz. Uff. 2 maggio 2007, n. 17, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 12-20 dicembre 2007, n. 439 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2007, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.




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