Art. 19 codice beni culturali - Ispezione

I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. (1) 1-bis.  Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45. (2) (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.     




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