I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. (2) 2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. (2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.