Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; (5) b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; (6) c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; (1) e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. (2) 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18. (7) 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1. (3) 5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. (4) (1) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. (2) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. (3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. (4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. (5) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (6) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (8) Per la delega delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l'art. 1, comma 1, lettera a), Decreto 6 luglio 2010.