Art. 53 codice beni culturali - Beni del demanio culturale

I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. 2.  I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.     




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