Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: (3) a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; (4) c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; d) gli archivi; d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d); (5) d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53. (5) 2. Sono altresì inalienabili: a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’ articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6; (1) b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53; (6) c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). (8) (2) 3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19. (7) 4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte. (1) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'art. 4, comma 16, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. (2) Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (3) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (4) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (5) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (6) Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (8) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.