Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. Articolo così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. ii), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.