Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti. 2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale. 3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci. (1) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (2) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. rr), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.