Art. 66 codice beni culturali - Uscita temporanea per manifestazioni

Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza. 2.  Non possono comunque uscire: a)  i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b)  i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.       




Leggi altri articoli in: Codice Beni Culturali
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto