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Art. 75 codice beni culturali - Restituzione

Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva UE. (4) 2.  Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (5) 3.  La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a: a)  collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali; b)  istituzioni ecclesiastiche. (2) (6) 4.  E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. (7) 5.  Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. (3) 6.  La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda. (1) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. eee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea». (2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. fff), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (4) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2. (5) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2. (6) Comma abrogato dall’ art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2. (7) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 3, lett. d), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.   




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