Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.(2) (3) (1) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. ppp), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ppp), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (3) Per la ratifica ed esecuzione della Convenzione, di cui al presente comma, vedi la L. 23 ottobre 2009, n. 157.