Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. qqq), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.