Art. 1 cc - Capacità giuridica.

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. (…) (1) (1) Il comma “Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.” è stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.




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