Art. 1102 cc - Uso della cosa comune

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.



Niente Indennità per chi non usa il bene indiviso

Cassazione civile n. 2423/2015

Colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è, tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo.


Cassazione Civile, sez. II, sentenza 17 luglio 2007, n. 15913

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 19 dicembre 2007, n. 26796

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 aprile 2008, n. 10324 - Tribunale di Lecce, sez. Maglie, sentenza 21 giugno 2008, n. 211 - Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 gennaio 2009, n. 1547 - Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 29 ottobre 2009, n. 3237.




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