Art. 1122 ter cc - Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136. (1) Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.




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