Art. 1126 cc - Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Cassazione civile 11484/2017 le spese per il lastrico solare gravano sui singoli proprietari
Sebbene sia una norma derogabile dal regolamento di condominio, l’art. 1126 c.c. pone a carico del condominio due terzi della spesa necessaria al rifacimento del lastrico solare ma, come ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11484 del 10 maggio 2017 tale spesa non deve intendersi gravante su tutti i condomini in quanto proprietari delle parti comuni che si trovano nella colonna sottostante, ma va invece ripartita tra i proprietari individuali delle unità immobiliari alle quali il lastrico da riparare fa da copertura.
Cassazione Civile 26239/2007