Art. 116 cc - Matrimonio dello straniero nella Repubblica

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano]. (1) Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice. (1) Le parole: “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano” sono state aggiunte dalla L. 15 luglio 2009, n. 94. Successivamente la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (sentenza 25 luglio 2011, n. 245).




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