Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età. Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta. Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.