Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 maggio 2008, n. 12424.