Art. 1188 cc - Destinatario del pagamento

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 5 giugno 2007, n. 13113.