Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Cassazione Civile, sez. I, sentenza 1 febbraio 2007, n. 2209 - Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, ordinanza 25 marzo 2010.