Art. 1284 cc - Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 1,6 per cento in ragione d'anno (2026). Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (2)

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. (2)

(1) Vedi D.M. 11 dicembre 2014 che stabilisce la misura del saggio degli interessi legali all'0,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.(2) Comma aggiunto dall’art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per gli effetti di tale disposizione, vedi l’art. 17, comma 2 del suddetto D.L. 132/2014.



Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 26/03/2024) 07/05/2024, n. 12449

ove il giudice disponga il pagamento degli " interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


Corte d'Appello Trento, Sez. lavoro, Sentenza, 03/02/2025, n. 4

Il saggio degli interessi, di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., è applicabile anche ai crediti di lavoro derivanti da fatto illecito, non essendo limitato solo alle obbligazioni derivanti da contratti.


Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/07/2024, n. 20119

La spettanza degli interessi moratori non è automatica; il giudice deve verificare che il ritardo nel pagamento non sia dipeso da causa non imputabile al debitore. Conseguentemente, ove non venga specificato il tipo di interessi richiesti, si intendono dovuti quelli previsti dall'art. 1284 c.c.




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