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Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 giugno 2008, n. 15484.
La norma in questione rileva anche sotto il profilo di conflitto di interessi tra i debitori in solido. L'istituto del conflitto di interessi inficia la validità della procura e di conseguenza gli atti formatisi in virtù del mandato nullo.
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