Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (1), sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. (1) Le parole “o da norme corporative” sono da ritenersi abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943, n.721.
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 5 giugno 2009, n. 12996.