Art. 1347 cc - Possibilità sopravvenuta dell'oggetto

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.



Giurisprudenza

1. Possibilità sopravvenuta e validità del contratto condizionato o a termine
Nel contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine, la nullità per impossibilità originaria dell’oggetto è esclusa se l’impossibilità della prestazione venga meno prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Cass. civ., 11 giugno 1978, n. 1910.

2. Ambito limitato della regola dell’art. 1347 c.c.
L’art. 1347 c.c. non riguarda gli atti o contratti semplicemente destinati a produrre effetti in un momento futuro, ma l’ipotesi specifica in cui una prestazione inizialmente impossibile divenga possibile entro il termine o prima dell’avveramento della condizione sospensiva.
Cass. civ., sez. lavoro, sent. 20 febbraio 2023, n. 5244.

3. Validità del negozio al momento della formazione
I requisiti di validità di un negozio devono essere verificati al momento della sua formazione e non in quello della produzione degli effetti; la deroga dell’art. 1347 c.c. opera esclusivamente nei limiti della possibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in un contratto condizionato o a termine.
Cass. civ., sez. lavoro, sent. 20 febbraio 2023, n. 5244.

4. Inapplicabilità al licenziamento anticipato per superamento del comporto
Non è valido il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto, neppure se l’efficacia del recesso sia differita a una data successiva in cui il comporto verrà superato: tale fattispecie non integra la possibilità sopravvenuta dell’oggetto prevista dall’art. 1347 c.c.
Cass. civ., sez. lavoro, sent. 20 febbraio 2023, n. 5244.

5. Mancato avveramento della condizione senza termine pattuito
Quando l’efficacia del contratto è subordinata a un evento senza che sia previsto un termine per il suo avveramento, l’inefficacia per mancato avveramento della condizione sospensiva può essere dichiarata dal giudice, senza previa fissazione di un termine ex art. 1183 c.c., se sia trascorso un lasso di tempo congruo.
Cass. civ., sez. II, ord. 21 luglio 2025, n. 20383.

6. Condizione amministrativa e tempo congruo
In un preliminare nel quale il definitivo dipenda dalla stipula di una convenzione di lottizzazione, il giudice deve accertare il significato dell’evento dedotto in condizione e può valutare l’avveramento o il definitivo mancato avveramento alla luce del tempo trascorso e del comportamento contrattuale delle parti.
Cass. civ., sez. II, sent. 19 giugno 2026, n. 20878.

7. Condizione impedita dalla parte interessata al mancato avveramento
La finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. richiede che la parte interessata al mancato avveramento abbia tenuto una condotta causalmente rilevante e almeno colposa; l’interesse contrario va accertato in concreto, con riferimento alla posizione effettiva delle parti al momento della condotta.
Cass. civ., sez. lavoro, ord. 9 settembre 2025, n. 24849.




Commento ed utilità

L’art. 1347 del Codice civile, approvato con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, disciplina la possibilità sopravvenuta dell’oggetto. La norma stabilisce che il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido quando la prestazione, inizialmente impossibile, divenga possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine. Il legislatore collega quindi la validità del contratto non soltanto alla situazione esistente al momento della sua conclusione, ma anche alla possibilità che l’ostacolo iniziale venga meno entro il momento dal quale il contratto è destinato a produrre i propri effetti.

La disposizione si coordina anzitutto con l’art. 1346 c.c., che richiede un oggetto possibile, lecito, determinato o determinabile. La possibilità dell’oggetto è, in via generale, un requisito essenziale del contratto: se la prestazione è definitivamente e oggettivamente impossibile fin dall’origine, manca un elemento necessario dell’operazione negoziale. L’art. 1347 c.c. costituisce una regola speciale di conservazione del contratto, applicabile quando l’impossibilità iniziale non sia definitiva, ma dipenda da una situazione transitoria suscettibile di essere superata prima del momento stabilito per l’efficacia o per l’esecuzione della prestazione.

La ratio della norma consiste nel riconoscere che le parti possono programmare validamente un’operazione economica il cui oggetto non sia immediatamente realizzabile, purché la sua futura realizzabilità sia inserita nel regolamento contrattuale mediante una condizione sospensiva o un termine. In altre parole, l’ordinamento non considera necessariamente nullo un contratto avente a oggetto una prestazione oggi non possibile, se le parti hanno ragionevolmente ancorato l’efficacia dell’accordo al futuro superamento dell’impedimento. La sopravvenienza può essere naturale oppure giuridica: può dipendere, ad esempio, dal conseguimento di un’autorizzazione, dal completamento di un procedimento amministrativo, dalla futura disponibilità di un bene o dalla cessazione di un vincolo che attualmente impedisce la prestazione.

La norma opera in presenza di due figure diverse. La prima è la condizione sospensiva, disciplinata dall’art. 1353 c.c.: le parti subordinano l’efficacia del contratto o di una sua clausola a un evento futuro e incerto. La seconda è il termine, regolato dagli artt. 1184 e 1185 c.c.: l’evento futuro è certo nel suo verificarsi, pur potendo essere incerto il momento esatto in cui avverrà, oppure è fissata una data certa dalla quale la prestazione diviene esigibile o il contratto produce effetti. L’art. 1347 c.c. richiede che la prestazione inizialmente impossibile divenga possibile prima dell’avveramento della condizione oppure prima della scadenza del termine.

La distinzione tra condizione e termine è determinante perché definisce il momento entro cui l’impedimento deve cessare. Nella condizione sospensiva, le parti restano in una fase di pendenza: il contratto è stato concluso, ma i suoi effetti principali sono subordinati al verificarsi dell’evento dedotto. Se l’evento si verifica quando l’oggetto è ormai possibile, l’operazione acquista efficacia secondo il programma concordato. Se invece la prestazione resta impossibile fino al momento dell’avveramento, la regola conservativa dell’art. 1347 c.c. non può operare.

Il riferimento al termine impone un’ulteriore precisazione. Non ogni contratto ad esecuzione differita ricade nell’art. 1347 c.c. La Corte di cassazione ha chiarito che questa disposizione non disciplina genericamente gli atti con un dies a quo di efficacia, né consente di sanare la mancanza di requisiti di validità di un atto attraverso il loro futuro verificarsi. Essa concerne, invece, soltanto la prestazione inizialmente impossibile che diventi possibile nel contesto di un contratto effettivamente sottoposto a condizione o a termine. Cass. civ., sez. lavoro, sent. 20 febbraio 2023, n. 5244 ha applicato questo limite escludendo che l’art. 1347 c.c. potesse convalidare un licenziamento intimato prima della maturazione del periodo di comporto, con efficacia differita al futuro superamento del limite di assenze.

La pronuncia è particolarmente utile perché distingue tra possibilità dell’oggetto e mera futura realizzazione del presupposto di un potere giuridico. Il licenziamento per superamento del comporto presuppone che il periodo di conservazione del posto sia già decorso: non è sufficiente che esso maturi in futuro. L’art. 1347 c.c. non permette dunque di anticipare la formazione di un atto unilaterale o di un contratto quando manchi, al momento della sua conclusione, un presupposto normativo indispensabile diverso dalla temporanea impossibilità della prestazione.

L’impossibilità rilevante deve essere oggettiva. Essa riguarda la prestazione in sé considerata e non la persona del debitore: non è sufficiente che un determinato soggetto non disponga momentaneamente delle risorse, delle capacità economiche, della titolarità o dell’organizzazione necessarie per eseguire la prestazione. L’art. 1347 c.c. non è quindi utilizzabile per correggere una mera difficoltà di adempimento, un rischio economico dell’affare, una carenza di liquidità o un’incapacità soggettiva del promittente. La fonte ricostruisce la disposizione come riferita a un’impossibilità obiettivamente relativa e temporanea, eliminabile per effetto di una sopravvenienza naturale o giuridica.

Un esempio ricorrente è il contratto preliminare relativo a un immobile o a un progetto urbanistico la cui concreta attuazione dipenda dal rilascio di un provvedimento amministrativo. In questi casi occorre anzitutto interpretare con precisione la clausola: l’autorizzazione o la convenzione urbanistica possono costituire una condizione sospensiva, una condizione risolutiva, un termine per l’adempimento, oppure un obbligo di cooperazione gravante su una parte. La qualificazione non dipende dal nome attribuito dalle parti, ma dalla funzione concreta dell’evento nel regolamento negoziale.

Quando l’evento amministrativo sia dedotto come condizione sospensiva, la prestazione può diventare possibile con il rilascio dell’autorizzazione o con la stipula della convenzione. In questa prospettiva, l’art. 1347 c.c. consente di preservare la validità del contratto se l’impedimento giuridico sia eliminato in tempo utile. Diversamente, qualora il provvedimento non intervenga e divenga ragionevolmente certo che non potrà più intervenire, il contratto resta definitivamente privo di efficacia per mancato avveramento della condizione.

La giurisprudenza precisa che, se le parti non hanno stabilito un termine per l’avveramento della condizione, non è sempre necessario chiedere preventivamente al giudice di fissarne uno ai sensi dell’art. 1183 c.c. Il giudice può dichiarare l’inefficacia del contratto quando accerti che sia trascorso un tempo congruo, ossia un periodo entro il quale, in base alla natura dell’affare e alle circostanze, l’evento avrebbe dovuto verificarsi. Cass. civ., sez. II, ord. 21 luglio 2025, n. 20383 ha enunciato espressamente questo principio, successivamente richiamato da Cass. civ., sez. II, sent. 19 giugno 2026, n. 20878 in materia di convenzione di lottizzazione.

L’art. 1347 c.c. va inoltre coordinato con l’art. 1354 c.c.. Quest’ultima disposizione disciplina la condizione impossibile o illecita e distingue tra condizione sospensiva e risolutiva. La condizione sospensiva impossibile rende nullo il contratto, mentre la condizione risolutiva impossibile si considera non apposta. L’art. 1347 c.c. interviene su un piano distinto: non rende valida una condizione sospensiva impossibile in senso assoluto, ma disciplina la possibilità sopravvenuta della prestazione inizialmente impossibile nel contratto condizionato o a termine. Occorre quindi evitare di confondere l’impossibilità dell’evento-condizione con l’impossibilità dell’oggetto della prestazione.

Parimenti rilevante è il rapporto con l’art. 1359 c.c., che protegge la correttezza nell’esecuzione del contratto condizionato. Se la condizione manca per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, la legge la considera avverata. Questa è una finzione giuridica diretta a impedire che una parte alteri il rischio contrattuale mediante una condotta ostativa. La Cassazione richiede, però, che il comportamento sia causalmente collegato al mancato avveramento e caratterizzato almeno da colpa; inoltre, l’interesse contrario non può essere presunto in astratto, ma deve essere verificato in concreto nel momento in cui la condotta si è verificata. Cass. civ., sez. lavoro, ord. 9 settembre 2025, n. 24849.

Nella pratica, la distinzione tra artt. 1347 e 1359 c.c. è netta. L’art. 1347 riguarda un ostacolo iniziale alla possibilità della prestazione che venga meno per una sopravvenienza; l’art. 1359 riguarda invece l’ostacolo al verificarsi dell’evento condizionale creato dalla condotta della parte interessata a impedirlo. Il primo problema concerne l’oggetto della prestazione; il secondo la leale gestione della condizione. Le due norme possono tuttavia interagire, ad esempio quando un’autorizzazione necessaria a rendere possibile una prestazione non sia conseguita perché la parte incaricata di richiederla abbia omesso colpevolmente di attivarsi.

Il carattere eccezionale dell’art. 1347 c.c. comporta che esso non possa essere esteso liberamente a fattispecie diverse. La fonte esclude, in particolare, che la regola sia applicabile alle obbligazioni semplicemente alternative: in tali rapporti, l’impossibilità originaria di una delle prestazioni incide sulla struttura del negozio secondo le regole proprie dell’alternatività e non può essere automaticamente superata invocando la futura possibilità. Analogamente, la disposizione non elimina una nullità originaria già perfezionatasi per un oggetto definitivamente impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile.

Sul piano redazionale, chi predispone un contratto che dipende da una futura rimozione di impedimenti dovrebbe descrivere con precisione: quale prestazione sia inizialmente non realizzabile; quale evento debba renderla possibile; se l’evento costituisca condizione sospensiva o termine; chi debba attivarsi per ottenerlo; quali documenti o provvedimenti siano necessari; entro quale data l’evento debba verificarsi; e quali conseguenze derivino dal suo mancato avveramento. Una clausola chiara riduce il rischio di controversie sulla natura dell’evento e consente di distinguere più agevolmente tra impossibilità temporanea, inadempimento, mancato avveramento della condizione e sopravvenuta impossibilità.

In conclusione, l’art. 1347 c.c. consente di salvaguardare un contratto condizionato o a termine quando la prestazione, pur inizialmente impossibile, diventi oggettivamente possibile entro il momento stabilito per l’efficacia o l’esecuzione dell’accordo. La norma non sana una nullità definitiva, non riguarda la mera difficoltà personale o economica del debitore e non permette di anticipare atti privi di un presupposto legale essenziale. La sua applicazione richiede dunque un’attenta verifica della natura dell’impedimento, della struttura della clausola contrattuale e del momento entro il quale la possibilità deve sopravvenire.


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