Art. 1354 cc - Condizioni illecite o impossibili

È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta. Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419.



Giurisprudenza

1. Nullità per condizione illecita
La condizione, sia sospensiva sia risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume determina la nullità del contratto.
Art. 1354, comma 1, c.c.

2. Illiceità della clausola condizionale
L’illiceità deve essere valutata con riferimento alla funzione concreta della clausola condizionale, non esclusivamente alla liceità astratta dell’evento dedotto in condizione.
Orientamento dottrinale prevalente richiamato nel commento all’art. 1354 c.c.

3. Momento della valutazione
Nel contratto, l’illiceità o l’impossibilità della condizione deve essere accertata con riferimento al momento della stipulazione.
Commento all’art. 1354 c.c.

4. Condizione sospensiva impossibile
L’impossibilità originaria della condizione sospensiva rende nullo il contratto, perché l’efficacia negoziale viene subordinata a un evento irrealizzabile.
Art. 1354, comma 2, c.c.

5. Condizione risolutiva impossibile
La condizione risolutiva impossibile non determina nullità: essa si considera non apposta e il contratto conserva la propria efficacia senza il meccanismo risolutivo.
Art. 1354, comma 2, c.c.

6. Inapplicabilità dell’art. 1419 c.c. alla condizione risolutiva impossibile
La disciplina della nullità parziale di cui all’art. 1419 c.c. non opera quando la clausola preveda una condizione risolutiva impossibile, poiché l’art. 1354 c.c. detta una regola speciale di mera eliminazione della condizione.
Cass. civ., 3 ottobre 1977, n. 4206.

7. Evento condizionale indeterminabile
L’oggettiva indeterminabilità dell’evento dedotto in condizione costituisce un ostacolo originario e insuperabile all’accertamento del suo verificarsi e può equivalere all’impossibilità dell’evento condizionante.
Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1453.

8. Nullità del preliminare con condizione sospensiva indeterminabile
È nullo il contratto preliminare nel quale l’obbligo di stipulare il definitivo sia subordinato a una condizione sospensiva il cui evento risulti oggettivamente indeterminato e indeterminabile.
Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1453.

9. Rilevabilità d’ufficio della nullità
La nullità del contratto per impossibilità della condizione sospensiva può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 1421 c.c., quando la domanda sia fondata sul contratto nullo.
Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1453.

10. Clausola urbanistica contraddittoria
Il riferimento, nella medesima clausola, a istituti urbanistici incompatibili o strutturalmente diversi può rendere indeterminabile l’evento condizionante e, quindi, impossibile la condizione sospensiva.
Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1453.

11. Distinzione tra condizione sospensiva e risolutiva
La qualificazione della condizione non dipende dal nomen utilizzato dalle parti, ma dall’assetto del rapporto da esse predisposto durante la pendenza dell’evento.
Cass. civ., sez. lavoro, 17 agosto 2000, n. 10921.

12. Accertamento riservato al giudice di merito
La distinzione tra condizione sospensiva e risolutiva costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità soltanto entro i limiti consentiti.
Cass. civ., sez. lavoro, 17 agosto 2000, n. 10921.

13. Condizione ed efficacia del contratto
La condizione incide ordinariamente sull’efficacia del contratto, non sulla sua validità; diversa è l’ipotesi in cui la condizione sia illecita o impossibile nei casi regolati dall’art. 1354 c.c.
Cass. civ., sez. lavoro, 17 agosto 2000, n. 10921.

14. Potere di qualificazione del giudice
Il giudice può attribuire alla clausola condizionale la qualificazione giuridica corretta, anche se differente da quella prospettata dalle parti, purché resti entro l’oggetto della controversia.
Cass. civ., sez. lavoro, 17 agosto 2000, n. 10921.

15. Futuro mutamento legislativo
È valida la condizione sospensiva che subordina l’efficacia del contratto all’entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa idonea a eliminare un divieto esistente al momento della stipulazione.
Cass. civ., 1° dicembre 1972, n. 3477.

16. Divieto vigente e contratto inefficace
Un divieto normativo non si estende automaticamente a un contratto la cui efficacia le parti abbiano rinviato al momento in cui il divieto stesso non sarà più vigente.
Cass. civ., 1° dicembre 1972, n. 3477.

17. Condizione e futura liceità dell’operazione
La condizione che rinvia l’efficacia del contratto al venir meno di un impedimento legislativo non è necessariamente illecita, se la funzione negoziale non è destinata a operare durante la vigenza del divieto.
Cass. civ., 1° dicembre 1972, n. 3477.

18. Convivenza more uxorio
La convivenza more uxorio tra persone in stato libero non costituisce, di per sé, un fatto contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1993, n. 6381.

19. Attribuzioni patrimoniali tra conviventi
Non è nullo per illiceità il contratto con cui un convivente attribuisce all’altro un diritto patrimoniale, se il collegamento con la convivenza non realizza una finalità contraria ai valori tutelati dall’art. 1354 c.c.
Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1993, n. 6381.

20. Comodato in favore del convivente
È valido il comodato di un immobile attribuito al convivente a tempo determinato o per tutta la vita, non essendo la convivenza in sé causa di illiceità del contratto.
Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1993, n. 6381.

21. Buon costume e coscienza sociale
La valutazione della contrarietà al buon costume deve essere svolta secondo i principi etico-sociali del tempo e del luogo, non secondo concezioni personali o meramente tradizionali.
Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1993, n. 6381.

22. Impossibilità naturale dell’evento
La condizione è impossibile quando un impedimento di fatto renda certo, secondo ragionevolezza, il mancato verificarsi dell’evento dedotto.
Commento all’art. 1354 c.c.

23. Impossibilità giuridica e illiceità
Secondo una ricostruzione dottrinale, l’impossibilità naturale dell’evento rientra nel secondo comma dell’art. 1354 c.c., mentre l’impossibilità giuridica è riconducibile alla disciplina dell’illiceità.
Commento all’art. 1354 c.c.

24. Possibilità ritenuta
L’evento condizionale non deve essere necessariamente già realizzabile in base a conoscenze sperimentate: può essere sufficiente una possibilità ragionevolmente ritenuta tale nel contesto storico e sociale della dichiarazione.
Commento all’art. 1354 c.c.

25. Impossibilità originaria
L’impossibilità rilevante ai sensi dell’art. 1354 c.c. è quella originaria, cioè esistente quando la condizione viene apposta al contratto.
Commento all’art. 1354 c.c.

26. Impossibilità sopravvenuta
L’impossibilità verificatasi dopo la conclusione del contratto non comporta, in via generale, la nullità prevista dall’art. 1354 c.c., ma conduce al mancato avveramento della condizione secondo le regole della fattispecie concreta.
Commento all’art. 1354 c.c.

27. Condizione su singolo patto
La disciplina della condizione illecita o impossibile si applica anche quando essa sia apposta a un singolo patto del contratto.
Art. 1354, comma 3, c.c.

28. Nullità parziale e essenzialità della clausola
Quando l’invalidità riguarda un patto singolo, occorre valutare se il contratto possa sopravvivere senza la clausola, secondo il criterio dell’essenzialità previsto dall’art. 1419 c.c.
Art. 1354, comma 3, c.c.; art. 1419 c.c.

29. Condizione illecita e nullità dell’intero contratto
La condizione illecita produce la nullità del contratto indipendentemente dal suo carattere sospensivo o risolutivo.
Art. 1354, comma 1, c.c.; commento all’art. 1354 c.c.

30. Differenza rispetto al testamento
Nelle disposizioni testamentarie, le condizioni impossibili o illecite sono normalmente considerate come non apposte, secondo una disciplina diversa da quella contrattuale dell’art. 1354 c.c.
Art. 634 c.c.



Commento ed utilità

L’art. 1354 c.c. disciplina gli effetti delle condizioni illecite o impossibili apposte a un contratto. La norma si colloca nel Capo III del Titolo II del Libro IV del Codice civile, dedicato alla condizione, e completa la disciplina generale dell’art. 1353 c.c., secondo cui le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto a un evento futuro e incerto. La disposizione prevede tre regole: la condizione illecita, sospensiva o risolutiva, rende nullo il contratto; la condizione impossibile rende nullo il contratto se sospensiva, mentre si considera non apposta se risolutiva; il medesimo criterio opera anche per un singolo patto, salvo il controllo sulla nullità parziale previsto dall’art. 1419 c.c.

La condizione è un elemento accidentale del contratto. Essa non appartiene ai requisiti essenziali individuati dall’art. 1325 c.c., ma consente alle parti di modulare gli effetti dell’accordo in relazione a un avvenimento futuro e incerto. La condizione è sospensiva quando l’efficacia del contratto o di una clausola dipende dal suo avveramento; è risolutiva quando il contratto è immediatamente efficace, ma i suoi effetti cessano se l’evento si verifica. La qualificazione dipende dalla concreta regolamentazione del rapporto nel periodo di pendenza e non dall’espressione usata dai contraenti.

La differenza assume rilievo decisivo nell’applicazione dell’art. 1354 c.c. Una condizione sospensiva impossibile elimina ab origine la possibilità che il contratto produca gli effetti voluti: chi subordina l’efficacia del negozio a un evento irrealizzabile non predispone un programma contrattuale concretamente attuabile. Per questa ragione, la legge dispone la nullità del contratto. Se invece la condizione impossibile è risolutiva, il contratto è già destinato a produrre stabilmente i propri effetti e l’irrealizzabilità dell’evento risolutivo equivale a una mancata limitazione del vincolo: la condizione viene quindi trattata come non apposta.

La giurisprudenza ha chiarito che, con riguardo alla condizione risolutiva impossibile, non occorre applicare il meccanismo generale della nullità parziale. La disciplina dell’art. 1354, comma 2, c.c. è speciale e impone direttamente di espungere la condizione dal regolamento negoziale, mantenendo il contratto efficace. Così, Cass. civ., 3 ottobre 1977, n. 4206 ha escluso l’operatività dell’art. 1419 c.c. rispetto alla clausola che introduca una condizione risolutiva impossibile.

Diversa è la condizione illecita. L’art. 1354, comma 1, c.c. non distingue tra condizione sospensiva e risolutiva: in entrambi i casi, la contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume comporta la nullità del contratto. Il regime severo è spiegato dalla funzione della condizione, che consente alle parti di far dipendere la sorte del rapporto da un determinato evento; se il meccanismo condizionale viene utilizzato per perseguire o favorire finalità incompatibili con valori fondamentali dell’ordinamento, l’intero programma contrattuale risulta viziato.

L’illiceità va apprezzata in relazione alla clausola condizionale nel suo complesso. Secondo l’impostazione prevalente, non è decisiva la liceità astratta dell’evento, ma il modo in cui l’evento è inserito nel contratto e la funzione che la condizione svolge nel regolamento di interessi. Un fatto in sé lecito può essere dedotto in una condizione illecita se diviene strumento di pressione sulla libertà personale o di realizzazione di un interesse contrario all’ordine pubblico o al buon costume. Parallelamente, un evento che presenti profili problematici non rende automaticamente illecita la clausola se quest’ultima non determina una finalità riprovevole.

Il richiamo ai criteri dell’art. 1343 c.c. rende necessario distinguere le tre categorie. Le norme imperative sono disposizioni inderogabili poste a tutela di interessi generali o di soggetti meritevoli di protezione; l’ordine pubblico esprime i principi fondamentali dell’ordinamento; il buon costume rinvia ai valori etico-sociali condivisi in un dato periodo storico. Questi concetti devono essere applicati in modo concreto, senza confondere la contrarietà giuridica con una mera disapprovazione morale individuale.

Un’applicazione importante di tale criterio è offerta da Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1993, n. 6381. La Corte ha escluso che la convivenza more uxorio tra persone libere costituisca, di per sé, una causa di illiceità idonea a rendere nullo un contratto attributivo di diritti patrimoniali. In particolare, è stato reputato valido il comodato di un immobile concesso a una convivente, anche per tutta la durata della sua vita, poiché la convivenza non era contraria né a norme imperative, né all’ordine pubblico, né al buon costume inteso quale morale sociale contemporanea.

La decisione mostra che l’art. 1354 c.c. non può essere utilizzato per invalidare clausole soltanto perché collegate a scelte personali o familiari non tradizionali. Occorre individuare una concreta lesione di un valore protetto dall’ordinamento. La condizione o il contratto devono cioè costituire un mezzo di coercizione illegittima, di aggiramento di un divieto inderogabile o di compressione di interessi essenziali. Il controllo di liceità è quindi rigoroso, ma non può trasformarsi in un sindacato giudiziale sull’opportunità privata dell’accordo.

L’impossibilità della condizione riguarda invece l’irrealizzabilità dell’evento dedotto. Essa può derivare da un impedimento materiale, naturale o giuridico tale da rendere certo, secondo un giudizio razionale, che l’evento non possa verificarsi. Il parametro non coincide con quello dell’impossibilità dell’adempimento ex art. 1218 c.c., che concerne la liberazione del debitore in presenza di una causa non imputabile. Nell’art. 1354 c.c., il giudizio riguarda la stessa configurabilità dell’evento condizionante e la possibilità di verificare oggettivamente se esso si realizzi.

È particolarmente significativa Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1453, relativa a un preliminare di compravendita immobiliare subordinato al rilascio di una concessione edilizia “ai sensi” di una norma riguardante, invece, la lottizzazione. La Corte ha ritenuto che l’intrinseca contraddittorietà della clausola rendesse oggettivamente indeterminabile l’evento dedotto in condizione. Poiché tale indeterminabilità impediva di accertare se e quando la condizione potesse avverarsi, la condizione sospensiva era da considerarsi impossibile e il preliminare nullo ai sensi dell’art. 1354, comma 2, c.c.

La pronuncia è rilevante nella pratica dei preliminari immobiliari, degli accordi urbanistici e dei contratti collegati a autorizzazioni amministrative. Non è sufficiente richiamare genericamente una concessione, un permesso, un finanziamento o un provvedimento pubblico: la clausola deve identificare in modo preciso l’evento, l’autorità competente, il procedimento rilevante, gli eventuali termini e le conseguenze del mancato avveramento. Una formulazione contraddittoria o oggettivamente indeterminabile può esporre il contratto al rischio di nullità, se l’evento opera come condizione sospensiva essenziale.

L’impossibilità considerata dall’art. 1354 c.c. è originaria, ossia esistente quando il contratto viene concluso. Se l’evento diventa impossibile solo successivamente, non si produce automaticamente la nullità prevista dalla norma: la conseguenza è, normalmente, il mancato avveramento della condizione, da valutare secondo le regole dell’inefficacia del contratto condizionato e secondo la distribuzione del rischio pattuita dalle parti. Tale distinzione evita di confondere una patologia genetica del contratto con una sopravvenienza successiva.

L’art. 1354 c.c. deve inoltre essere coordinato con l’art. 1347 c.c., che conserva la validità di un contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine se una prestazione inizialmente impossibile diventa possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine. L’art. 1347 riguarda l’oggetto della prestazione e una possibilità sopravvenuta; l’art. 1354 riguarda invece la liceità o la possibilità dell’evento condizionante. Le due norme non sono sovrapponibili e impongono, in ogni caso concreto, di stabilire se l’impedimento concerna l’oggetto del contratto, l’evento dedotto in condizione o la stessa struttura della clausola.

Non integra necessariamente una condizione illecita la scelta di subordinare l’efficacia di un contratto al futuro venir meno di un divieto legislativo. Cass. civ., 1° dicembre 1972, n. 3477 ha affermato che le parti possono validamente rinviare l’efficacia dell’accordo all’entrata in vigore di una nuova disciplina che elimini il divieto esistente al momento della stipulazione, purché il contratto non sia destinato a produrre effetti durante la vigenza del divieto. La pronuncia valorizza l’autonomia negoziale nella programmazione di operazioni future, senza consentire l’elusione immediata della norma imperativa vigente.

Il terzo comma dell’art. 1354 c.c. riguarda la condizione apposta a un patto singolo. In questo caso non sempre l’invalidità della clausola travolge l’intero contratto. Occorre applicare il criterio dell’art. 1419 c.c. e chiedersi se le parti avrebbero concluso ugualmente il contratto senza quel patto. Se la clausola condizionale è essenziale nell’economia dell’accordo, la nullità si estende all’intero contratto; se invece il contratto può conservare un’autonoma funzione economico-giuridica, la nullità resta circoscritta alla clausola.

Dal punto di vista operativo, una clausola condizionale ben redatta dovrebbe indicare con chiarezza l’evento futuro e incerto, il suo carattere sospensivo o risolutivo, il termine entro il quale l’evento deve verificarsi, gli obblighi di cooperazione delle parti nella fase di pendenza e le conseguenze dell’avveramento o del mancato avveramento. Occorre inoltre verificare che la condizione non attribuisca a una parte un potere incompatibile con l’art. 1355 c.c. sulla condizione meramente potestativa e che non persegua risultati vietati da norme imperative o contrari ai valori fondamentali dell’ordinamento.

In conclusione, l’art. 1354 c.c. garantisce che la condizione resti uno strumento lecito e concretamente realizzabile di autonomia privata. La condizione illecita rende nullo il contratto, sia che sospenda gli effetti sia che ne determini la risoluzione; la condizione sospensiva impossibile comporta nullità; la condizione risolutiva impossibile viene invece eliminata, lasciando il contratto pienamente efficace. L’applicazione della norma richiede un’analisi puntuale del testo della clausola, della funzione economica dell’accordo, del momento della stipulazione e della natura dell’evento dedotto.


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