Art. 1385 cc - Caparra confirmatoria

1. Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

2. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

3. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.



Cassazione Civile, sez. II, sentenza 11 marzo 2008, n. 6463 


Cassazione Civile, sez. II, sentenza 22 aprile 2008, n. 10394 


Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 14 gennaio 2009, n. 553


 




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