Art. 1401 cc - Riserva di nomina del contraente

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 ottobre 2009, n. 23066.


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