Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 22 maggio 2009, n. 4011.