Home
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6168
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 ottobre 2007, n. 21973
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 febbraio 2008, n. 2800
Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 febbraio 2008, n. 4060
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 gennaio 2010, n. 74.
Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.