Art. 1460 cc - Eccezione d'inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.



Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6168


Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 ottobre 2007, n. 21973 


Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 febbraio 2008, n. 2800 


Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 febbraio 2008, n. 4060 


Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 gennaio 2010, n. 74.


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