Art. 1464 cc - Impossibilità parziale

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 26 giugno 2009, n. 15080.


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