Art. 1478 cc - Vendita di cosa altrui

Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 23 novembre 2007, n. 24448.


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