Art. 1490 cc - Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 11 marzo 2008, n. 6466 - Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 30 settembre 2009, n. 2848 - Cassazione Civile, sez. II, sentenza 12 dicembre 2009, n. 21621.


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