Art. 1492 cc - Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.



Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 maggio 2008, n. 12852 - Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 maggio 2009, n. 11423 - Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 30 settembre 2009, n. 2848.




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