Art. 1494 cc - Risarcimento del danno

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 febbraio 2008, n. 2797 - Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 maggio 2009, n. 11423 - Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 30 settembre 2009, n. 2848.


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