Art. 1498 cc - Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Domicilio (sede legale) del Venditore Luogo di Adempimento solo se in mancanza di sedi più vicine all'Acquirente
In caso di controversia per il mancato pagamento di merce acquistata, la Sezione Sesta della Cassazione con ordinanza emessa in data 23 settembre 2020, n. 19894 ai fini della determinazione della competenza territoriale ha stabilito che “la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l’acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell’ipotesi dell’adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore” (così Cass. 648/2004; v. anche Cass. 2361/2007, per cui ai sensi dell’art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi e di sedi diverse della medesima azienda, deve avvenire contestualmente all’atto della consegna; ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore).