Art. 1575 cc - Obbligazioni principali del locatore

Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 aprile 2008, n. 10593 - Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 maggio 2008, n. 11903.