Art. 1591 cc - Danni per ritardata restituzione

Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.



Obbligo di pagare il canone di locazione fino alla riconsegna dell'immobile locato in condizioni da essere disponibile

L’articolo 1591 del codice civile per danni da ritardata restituzione dell'immobile locato, non richiede la sua costituzione in mora del debitore e l'obbligo di pagare il corrispettivo permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell’effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore o con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile.

Cass. civ., Sez. VI, 07/05/2018, n. 10926


 

Indennità di occupazione dovuta a prescindere dalla prova del danno 

La c.d. “indennità di occupazione”, rappresentante una forma di risarcimento minimo, cioè una liquidazione forfettaria del danno previsto dalla legge per la mancata disponibilità dell’immobile, a prescindere dalla prova di un concreto danno subito dal locatore, poiché intrinsecamente collegata alla natura del rapporto.

Trib. Alessandria 7 ottobre 2020, n. 563


Danno in re ipsa in caso di mancata piena disponibilità del bene 

In caso di mancato pagamento dei canoni da parte dei conduttori con occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera.

Trib. Catania, Sentenza del 15/01/2021


Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 agosto 2007, n. 17844


Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 3 novembre 2009, n. 23198


 



La norma di cui all'articolo 1591 del codice civile ha natura cogente e non occorre che il Locatore e Conduttore pattuiscano l'importo. Quest'ultimo è automaticamente commisurato al canone di locazione convenuto nel contratto di locazione.