Art. 1628 cc - Durata minima dell’affitto
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.” Questo articolo deve intendersi abrogato poiché l’ordinamento corporativo è stato soppresso con R.D.L. 9 agosto 1943, n.721
Leggi altri articoli in: Titolo III - Dei singoli contratti (artt. 1470-1986)