Art. 1650 cc - Morte dell’affittuario

Nel caso di morte dell'affittuario, fermo quanto è disposto dall'articolo 1627, il locatore può sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate. Articolo abrogato dall’art. 29 della L. 11 febbraio 1971, n. 11






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