Qualora, per mancanza di mezzi dell'affittuario, si verifichino nella coltivazione deficienze tali che possono compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all'affittuario, può sostituirsi a lui nell'esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate, e senza pregiudizio dell'applicabilità dell'articolo 1618. Articolo abrogato dall’art. 29 della L. 11 febbraio 1971, n. 11