Art. 1669 cc - Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.



Cassazione Civile, sez. II, sentenza 28 dicembre 2007, n. 27193 - Cassazione Civile, sez. II, sentenza 31 gennaio 2008, n. 2313 - Cassazione Civile, sez. I, sentenza 18 febbraio 2008, n. 3932 - Cassazione Civile, sez. II, sentenza 29 aprile 2008, n. 10857 - Cassazione Civile, sez. II, sentenza 4 giugno 2008, n. 14812 - Tribunale di Rovigo, sez. Andria, sentenza 6 maggio 2009.