Art. 17 cc - Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto. Articolo abrogato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127.




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