Art. 1742 cc - Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Influencer sono agente di commercio – Trib. Roma
L'influencer che promuove in via stabile e continuativa i prodotti di un'azienda online deve essere inquadrato come agente di commercio. Non è necessario che gli influencer si rivolgano individualmente ai propri followers per incoraggiarli all'acquisto per essere considerati agenti di commercio. L'agente non è tenuto a cercare direttamente i clienti e la "zona determinata" in cui opera non è solo quella geografica. L'importante è che la sua attività sia finalizzata alla conclusione degli affari per i quali viene remunerato e sia svolta in modo stabile e continuativo. Conseguentemente, agli stessi sono applicabili gli "Accordi Economici Collettivi del 17.7.1957 e del 13.10.1958 che sono stati recepiti rispettivamente, nel D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145 e nel D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842 ed hanno, pertanto, acquisito efficacia erga omnes.
Tribunale Roma, Sez. IV, 04/03/2024, n. 2615
Potere rappresentanza modifica contratto – no fatti concludenti
In tema di contratto d'agenzia, la prova della modifica contrattuale deve essere fornita per iscritto, in conformità con l'art. 1742 cod. civ. Un documento non può essere considerato valido per la modifica contrattuale se sottoscritto da un dipendente privo del potere di rappresentanza della società. Inoltre, la prova della modifica non può essere desunta da comportamenti concludenti ("facta concludentia") senza un'adeguata scrittura contrattuale.
Cass. civ., Sez. II, 08/07/2024, n. 18561