Art. 176 cc - Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite. Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell'articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli. Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l'amministratore è nominato dall'autorità giudiziaria. Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.




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