Art. 177 cc - Oggetto della comunione

Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 23 luglio 2008, n. 20296; Cassazione Civile, sez. I, sentenza 15 gennaio 2009, n. 799; Cassazione Civile, sez. II, sentenza 2 febbraio 2009, n. 2569, Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 1° luglio 2009, n. 15426 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 5 maggio 2010, n. 10855


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